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Causa di servizio ed equo indennizzo: le domande più frequenti
Cosa
si intende per “causa di servizio”
Se un appartenente alla Polizia di Stato subisce lesioni, contrae un’infermita'
o subisce aggravamenti di
infermita' o lesioni preesistenti, presenta domanda scritta all'ufficio
presso il quale presta servizio per fare accertare l'eventuale dipendenza
da causa di servizio, presupposto necessario, ma non sempre
sufficiente per ottenere i benefici di Legge, tra cui rientra l’equo
indennizzo.

Cosa
va indicato nella domanda
di riconoscimento della causa di servizio?
Nella domanda, che in caso di morte dell’appartenente può essere
presentata dagli eredi, devono essere indicati l'infermita' o lesione, i
fatti di servizio che vi hanno concorso e, se possibile, le conseguenze
sull'integrita' fisica, psichica o sensoriale e sull'idoneita' al
servizio, allegando ogni documento utile.

Chi
ed entro quali termini di tempo può presentare la domanda?
La
domanda deve essere presentata dal dipendente entro sei mesi dalla data in
cui si e' verificata l'infermita' o lesione, oppure entro sei mesi dalla
data in cui l’appartenente ha avuto conoscenza dell'infermita', della
lesione o dell'aggravamento, anche quando ciò avviene dopo il collocamento
in quiescenza.

Alla
causa di servizio consegue sempre l’”equo
indennizzo”?
Non tutte le patologie riconosciute come dipendenti da causa di
servizio danno diritto all’equo indennizzo: il tempestivo riconoscimento
della dipendenza da causa di servizio della patologia, tuttavia,
costituisce presupposto necessario per il successivo l’ottenimento
dell’equo indennizzo nel caso la patologia stessa evidenziasse, nel
tempo, un aggravamento tale da farla rientrare tra quelle per cui l’equo
indennizzo è previsto.

Equo
indennizzo e causa di servizio si devono chiedere insieme?
La richiesta di equo indennizzo può essere presentata insieme alla
domanda per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermita'
o lesione; questo deve però avvenire entro i dieci giorni successivi al
ricevimento, da parte dell’appartenente, della comunicazione che
l’Amministrazione deve inviargli dopo aver trasmesso gli atti al
Comitato di verifica per le pensioni privilegiate (già Comitato per le
pensioni privilegiate ordinarie), informandolo, appunto, della possibilità
di presentare richiesta di equo indennizzo; in tal caso il procedimento
per il riconoscimento della causa di servizio si estende anche alla
definizione della richiesta di equo indennizzo.

In
quali casi si può richiedere l’equo indennizzo?
Può essere concesso per la morte o per una menomazione dell'integrita'
fisica o psichica o sensoriale ascrivibile ad una delle categorie di cui
alla tabella A o alla tabella B annesse al decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni; se la
menomazione non è prevista nelle tabelle e' indennizzabile solo nel caso
in cui sia da ritenersi equivalente a qualcuna di quelle contemplate nelle
tabelle stesse, anche quando si manifesta entro cinque anni dal
collocamento in quiescenza; il termine utile di cinque anni è elevato a
dieci anni per le invalidita' derivanti da infermita' di cui non sia
scientificamente nota la causa o che non derivino da altre patologie; la
richiesta di equo indennizzo puo' inoltre essere proposta dagli eredi del
dipendente deceduto, anche se pensionato, entro sei mesi dal decesso.

Entro
quale termine va presentata la richiesta di equo indennizzo?
La
richiesta di equo indennizzo deve comunque essere presentata non oltre di
sei mesi dalla data di notifica del provvedimento di riconoscimento della
causa di servizio (ascrivibile alle tabelle), oppure dal giorno in cui si
e' verificata la menomazione in conseguenza dell'infermita' o lesione gia'
riconosciuta dipendente da causa di servizio.

La
causa di servizio può essere riconosciuta d'ufficio?
Quando l’appartenente riporta lesioni o subisce il decesso per ragioni
di servizio o contrae infermità nell’esporsi per obbligo di servizio a
cause che generano patologie l'Amministrazione inizia d'ufficio il
procedimento per il riconoscimento della causa di servizio.

E’
prevista la tutela della riservatezza?
Nel trattamento dei dati relativi alle causa di servizio gli enti
interessati applicano le disposizioni vigenti in materia di tutela della
riservatezza; l’appartenente puo' comunicare la sua opposizione alla
trattazione e comunicazione dei suoi dati personali sensibili relativi
all'oggetto del procedimento, che viene di conseguenza sospeso, anche se
iniziato d’ufficio.

Come
sviluppa l’istruttoria l’Amministrazione?
L'ufficio di appartenenza deve inviare immediato delle domande e della
documentazione prodotta dall'appartenente agli uffici del Ministero
dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, competente ad
emettere il provvedimento finale. Il dirigente responsabile dell'ufficio
integra l’istruttoria con gli elementi in suo possesso entro dieci
giorni dalla ricezione della richiesta.Entro trenta giorni dal ricevimento
della domanda l’Amministrazione, se verifica che la domanda stessa non
è ammissibile, la respinge con provvedimento motivato da comunicare entro
dieci giorni all’appartenente; se invece ne riscontra l’ammissibilità,
sempre entro trenta giorni, trasmette alla C.M.O. competente la domanda e
la documentazione prodotte dall'appartenente, che ne deve essere informato
entro i successivi dieci giorni.

Quali
sono gli uffici del Dipartimento competenti a provvedere?
Nell'ambito della
Direzione Centrale delle Risorse Umane (già Direzione Centrale Del
Personale), il Servizio Trattamento di pensione e di Previdenza, i cui
uffici si trovano in via via Cavour 216, 00184 Roma; in particolare:
- La I Divisione si occupa del personale appartenente ai ruoli dei
Dirigenti, Direttivi ed Ispettori e delle corrispondenti qualifiche dei
ruoli tecnici e Professionali, nonché degli ex Ufficiali del disciolto
Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza e delle appartenenti al
disciolto Corpo di Polizia femminile;
- La II Divisione si occupa del
personale appartenente ai ruoli dei Sovrintendenti e delle corrispondenti
qualifiche dei ruoli tecnici e professionali, nonché degli ex
sottufficiali del Disciolto Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza;
- La III Divisione si occupa del personale
appartenente ai ruoli degli Assistenti e Agenti e delle corrispondenti
qualifiche dei ruoli tecnici e professionali, nonché delle ex Guardie e
Appuntati del disciolto Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza.

Qual
è il compito della Commissione Medico Ospedaliera?
Effettua
la diagnosi dell'infermita' o lesione, comprendendo possibilmente anche
l'indicazione delle cause che l’hanno prodotta ed il momento in cui si
è manifestata la patologia, delle sua conseguenze sull'integrita' fisica,
psichica o sensoriale e sull'idoneita' al servizio.

Qual
è la Commissione competente?
Quella
territorialmente competente in relazione all'ufficio di ultima
assegnazione dell’appartenente oppure, se questi e' pensionato o
deceduto, alla residenza rispettivamente del pensionato o dei suoi eredi;
per i residenti all'estero la visita e' effettuata, per delega della
Commissione, da un collegio di due medici nominati dalla locale autorita'
consolare oppure dal medico fiduciario dell'autorita' stessa.

Com’è
composta la Commissione?
Da due ufficiali medici, di cui almeno uno, preferibilmente, specialista
in medicina legale e delle assicurazioni e da un funzionario medico della
Polizia di Stato. Assume le funzioni di presidente il direttore dell'Ente
sanitario militare o l'ufficiale superiore medico da lui delegato o, in
loro assenza, l'ufficiale superiore medico piu' elevato in grado o, a
parita' di grado, con maggiore anzianita' di servizio; se la complessità
dell’accertamento lo richiede la Commissione puo' richiedere la
partecipazione alla visita, con voto consultivo, di un medico specialista.

L’appartenente
può farsi assistere da un medico di sua fiducia?
Si, l’appartenente puo' essere assistito durante la visita, senza oneri
per l'amministrazione, da un medico di fiducia, che però non entra a far
parte della composizione della Commissione.

Come
si svolge il lavoro della Commissione?
Entro
trenta giorni dalla ricezione degli atti dall'Amministrazione effettua la
visita redige un processo verbale, firmato da tutti i membri, da cui
debbono risultare le generalita' dell’appartenente, la qualifica e la
firma dei componenti della Commissione, il giudizio diagnostico, gli
accertamenti e gli elementi valutati, la determinazione della data di
conoscibilita' o stabilizzazione dell'infermita' da cui derivi una
menomazione ascrivibile a categoria di compenso, l'indicazione della
categoria stessa, il giudizio di idoneita' al servizio od altre forme di
inabilita', le eventuali dichiarazioni a verbale del medico designato
dall'appartenente, i motivi di dissenso del componente eventualmente
dissenziente ed il voto consultivo del medico specialista.

Quando
interviene in Comitato per la verifica delle pensioni privilegiate?
Entro quindici giorni dalla conclusiva visita la Commissione trasmette
il verbale al Dipartimento che, entro trenta giorni dalla ricezione lo
invia al Comitato, il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento degli
atti, si pronuncia sulla dipendenza dell'infermita' o lesione da causa di
servizio con parere da comunicare entro quindici giorni
all'Amministrazione, oppure, entro venti giorni dal ricevimento degli
atti, richiede supplementi di accertamenti sanitari ad una Commissione
diversa rispetto a quella che ha reso la prima diagnosi; il verbale della
nuova visita medica e' trasmesso entro quindici giorni direttamente al
Comitato, che entro trenta giorni dalla ricezione.

Chi
emette il provvedimento finale e come si conclude il procedimento?
L'Amministrazione può conformarsi al
parere del Comitato entro venti giorni dalla data di ricezione del
parere stesso oppure, entro lo stesso termine, se per motivate ragioni non
ritenga di conformarsi a tale parere, ha l'obbligo di richiedere un
ulteriore parere al Comitato, che deve esprimerlo entro trenta giorni
dalla ricezione della richiesta; a quest’ultimo parere l'Amministrazione
deve necessariamente conformarsi adottando il provvedimento nei successivi
dieci giorni; nel caso in cui siano stati chiesti insieme causa di
servizio ed equo indennizzo viene emesso un unico provvedimento.

La
causa di servizio può essere rimessa in discussione?
No: il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermita'
o lesione costituisce accertamento definitivo anche per le successive
richieste di equo indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio.

E
se dopo il riconoscimento c’è un aggravamento?
Entro cinque anni dalla concessione dell’ concesso l'equo indennizzo
l’appartenente, in caso di aggravamento della menomazione puo', per una
sola volta, chiedere all'Amministrazione la revisione dell'equo indennizzo
gia' concesso.

Cosa
può fare l’appartenente alla Polizia di Stato per sveltire le
procedure?
L’appartenente
o, in caso di morte, gli eredi dell’appartenente possono presentare,
insieme alla domanda di riconoscimento di causa di servizio o concessione
di equo indennizzo, certificazione medica concernente l'accertamento dell'infermita'
specificamente dichiarata oppure della causa clinica di morte, rilasciata
da una delle commissioni mediche operanti presso le aziende sanitarie
locali; in tal caso l'Amministrazione inoltra la domanda e la
certificazione medica alla Commissione ed al Comitato entro trenta giorni.

Cosa
può fare l’Amministrazione per sveltire le procedure?
Il DPR 461/2001 prevede che tutte
le comunicazioni tra uffici devono essere effettuate ordinariamente per
via telematica ed eventuali eccezioni devono essere debitamente motivate;
inoltre l'Amministrazione puo' trasmettere la domanda e la documentazione
prodotta dall'appartenente anziché alla C.M.O. all'Azienda sanitaria
locale territorialmente competente, per l'accertamento sanitario da parte
delle Commissioni mediche ivi insediate, integrata con un funzionario
della Polizia di Stato; L'Amministrazione, infine, non puo' chiedere
pareri ulteriori rispetto a quelli previsti espressamente dal DPR 461/2001
ne' dispone accertamenti o acquisisce atti salvo comprovate necessita'
emergenti nel corso dell'istruttoria; in tal caso il termine per la
definizione del procedimento resta sospeso per trenta giorni.

Per
il riconoscimento della “pensione privilegiata" i termini sono
uguali?
Per i procedimenti di riconoscimento di causa di servizio a fini di
trattamento pensionistico di privilegio i termini sono analoghi e resta
fermo il termine di cinque o dieci anni dalla cessazione del servizio per
la presentazione di nuova domanda di trattamento pensionistico di
privilegio; il diritto all’erogazione del trattamento sorge dal momento
dell’insorgere dell’infermità, a meno che non sia trascorso il
termine di prescrizione biennale dei pagamenti: in tal caso l’erogazione
avviene a partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione
dell’istanza.

Il
nuovo regolamento bloccherà i procedimenti in corso?
Non dovrebbe. I procedimenti relativi a domande di riconoscimento di causa
di servizio, di concessione dell'equo indennizzo e di riconoscimento di
trattamento di pensione privilegiata e accertamento di idoneita' al
servizio, gia' presentate all'Amministrazione alla data di entrata in
vigore del DPR 461/2001, saranno infatti definiti in linea di massima
secondo la precedente procedura. Inoltre queste procedure devono comunque
concludersi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del
regolamento.

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